La visita medico sportiva è un esame che viene effettuato con l’obiettivo di valutare l’idoneità fisica di un individuo alla pratica sportiva.
Esistono tre diversi certificati:
- Attività agonistica (obbligatorio, normato dal D. Ministero Sanità 13 marzo 1995)
- Attività non agonistica (obbligatorio, normato dal D. Ministero Salute 24 aprile 2013)
- Attività ludico-motoria (facoltativo, normato dal D. Ministero Salute 24 aprile 2013)
Qualsiasi certificato medico viene rilasciato solo dopo opportuna visita clinica che verifichi la sussistenza dell’idoneità.
Visita medico-sportiva per attività agonistica
Il certificato è obbligatorio per:
- TUTTI i tesserati ad una Federazione del CONI, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con età minima di inizio e di fine dell’attività agonistica, stabilita da ciascuno di questi soggetti.
- Studenti ai fini della partecipazione alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù
Il protocollo di visita è nazionale e cambia in base allo sport o disciplina praticata, ma generalmente comprende la raccolta anamnestica, la visita clinica con misurazione di parametri vitali, l’esecuzione di un ECG a riposo e dopo sforzo, una spirometria.
a) idoneo b) non idoneo c) temporaneamente non idoneo (sospeso) in attesa di ulteriori accertamenti.La periodicità è di norma annuale, salvo alcuni sport per la quale sempre ai sensi del Decreto è biennale (es.: golf, tiro con l’arco, ecc.).
Visita medico-sportiva per attività non agonistica
- attività sportiva non agonistica organizzata dal CONI, da società sportive affiliate alle singole Federazioni sportive, alle Discipline Associate o agli Enti di Promozione Sportiva riconsociuti;
- dagli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
- da coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
Il certificato di idoneità ha durata di un anno.
Visita medico-sportiva per attività ludico-motoria
Certificato non più obbligatorio (Legge 9 agosto 2013, n.98, cd. “Decreto del Fare”) ed è destinata ai soggetti che svolgono attività sportiva o fisica, se non tesserati alle federazioni sportive nazionali, discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (esempio: nuoto, palestra, calcetto, sci, ecc. svolti da soggetti non tesserati).
La soppressione dell’obbligo non comporta la soppressione della certificazione in sé, che di conseguenza è facoltativa.
Il certificato per attività ludico-motoria può essere rilasciato da qualsiasi medico.
Quali documenti sono necessari per ottenere qualsiasi certificato medico-sportivo?
- Un documento di identità ed il codice fiscale dell’atleta
- Precedenti referti di visite mediche/esami diagnostici (es esami del sangue, visite cardiologiche, precedenti idoneità, ecc)